(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Veneto n. 109
                        dell'8 novembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a

    1.  La regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali
stabiliti  dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e applicando
il   principio  di  sussidiarieta'  nei  rapporti  con  le  autonomie
territoriali e funzionali:
      a) riconosce  il  ruolo  strategico del turismo per lo sviluppo
economico  e  la  crescita  della  persona nella sua relazione con la
localita' di soggiorno;
      b) definisce   gli   strumenti   della  politica  del  turismo,
individuando  gli  obiettivi  per la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema turistico veneto;
      c) identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto;
      d) organizza   le   azioni   intese   a  favorire  la  migliore
accoglienza  dei  visitatori della Regione, offrendo la fruizione del
patrimonio   storico,   monumentale   e  naturalistico  tramandato  e
conservato nel Veneto;
      e) definisce  ed  attua  politiche  di  gestione  globale delle
risorse  turistiche,  tutelando  e  valorizzando  l'ambiente,  i beni
culturali  e  le tradizioni locali, nonche' le produzioni agricole ed
artigianali tipiche del territorio;
      f) attua il consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva
del  turismo  veneto,  promuovendo  in  Italia e all'estero i sistemi
turistici locali come individuati dall'art. 13;
      g) garantisce   l'informazione   a   sostegno   dello  sviluppo
dell'offerta  turistica  veneta,  attraverso  il  potenziamento  e il
coordinamento del sistema informativo turistico regionale (SIRT);
      h) sostiene   il  ruolo  delle  imprese  operanti  nel  settore
turistico  con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al
fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e
dei servizi;
      i) promuove    azioni   di   informazione   e   di   formazione
professionale,  anche utilizzando strumenti concertativi con soggetti
che   risultino  autonoma  espressione  culturale  e  associativa  di
interessi locali;
      l) promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, anche
al  fine  di  agevolare l'accesso di consumatori e imprese alle nuove
tecnologie,
      m) riconosce  l'assistenza  e  tutela  del  turista quale parte
integrante delle politiche in materia di tutela del consumatore.